L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.