Prepensionamento editoria, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni per l’accesso al trattamento delle aziende del comparto (INPS, circolare 23 maggio 2024, n. 68).

L’INPS ha illustrato le sue istruzioni per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 141 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in materia di prepensionamento nel settore dell’editoria.

Infatti, la norma citata ha autorizzato la spesa massima di 10,4 milioni di euro per il 2024, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2,4 milioni di euro per il 2027 ai fini dell’accesso al pensionamento di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 1, comma 500, Legge n. 160/2019).

Peraltro, i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I requisiti

L’articolo 1, comma 500 della Legge n. 160/2019 prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a) della Legge n. 416/1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023.

Dato che la Legge di bilancio 2024 autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

Comunque, l’INPS evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e comma 141 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023.

L’Istituto rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare INPS, n. 126/2020. Va considerato, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.